Niente demolizione se sono di scarsa entità, risalenti nel tempo e se l’Amministrazione ha ingenerato nel privato un legittimo affidamento.
“E’ illegittima l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune nei confronti di un’opera abusiva di scarsa entità laddove, tenuto conto del notevole lasso di tempo intercorso rispetto alla costruzione dell’unità immobiliare e quindi dell’assetto urbanistico-edilizio ormai consolidatosi nelle more, l’Amministrazione avrebbe dovuto individuare l’esistenza di un eventuale interesse pubblico attuale e concreto al ripristino dello stato dei luoghi, da ritenersi prevalente sul legittimo affidamento maturato dal privato istante circa la legittimità dell’opera”.
Così si è espresso di recente il TAR della Campania, Sede di Salerno, su un ricorso presentato dal Condominio avverso un’ordinanza comunale che aveva ingiunto la demolizione di una piccola unità immobiliare, sita sul terrazzo di copertura del fabbricato, originariamente adibita ad alloggio del portiere e successivamente destinata a laboratorio dentistico, giusta concessione edilizia.
Nel caso di specie il Comune con la concessione edilizia aveva autorizzato il Condominio ricorrente ad utilizzare l’unità abitativa insistente sul lastrico solare condominiale, coeva alla costruzione dell’intero edificio risalente agli anni 50, ad uso laboratorio dentistico, così implicitamente apprezzandone la legittima costruzione.
Ad avviso del Collegio giudicante, siffatta attività provvedimentale posta in essere dalla stessa Amministrazione comunale a distanza di oltre cinquanta anni dalla costruzione dell’unità immobiliare in contestazione – nelle more dei quali è stata pacificamente utilizzata quale alloggio del portiere – aveva determinato in capo al Condominio istante l’incolpevole affidamento circa la legittimità dell’opera, di cui il Comune aveva assentito il mutamento della destinazione d’uso.
In sostanza, ad avviso dei Giudici, l’Amministrazione in sede di esercizio del potere sanzionatorio avrebbe dovuto prendere in considerazione tutte le circostanze di fatto summenzionate, all’uopo predisponendo un adeguato impianto motivazionale, nella specie inesistente.
Per tali motivi l’ordinanza comunale di demolizione veniva annullata.
Nessun dubbio, quindi, che abbattere l’opera abusiva sia un atto dovuto e che il tempo trascorso non possa generare di per sé nel privato un affidamento incolpevole. Il punto è che, nella specie, l’opera abusiva era di scarsa entità oltre che risalente nel tempo, mentre la concessione edilizia rilasciata per il cambio di destinazione aveva ingenerato nel Condominio la convinzione che il suo agire fosse corretto. Inoltre, pesava il fatto che fossero trascorsi sessantacinque anni dalla costruzione dello stabile, in quanto l’assetto urbanistico si era ormai consolidato ed era improbabile che il ripristino dello stato dei luoghi potesse ritenersi prevalente.