Ascensore per disabili in Condominio: la realizzazione dell’impianto rientra nell’eliminazione delle barriere architettoniche e l’interessato può provvedere a sue spese contro la volontà degli altri
E’ principio ormai assodato quello per cui se l’edificio non è dotato di un ascensore, ciascun condomino che vi abbia interesse e presenti una disabilità può chiedere l’eliminazione delle barriere architettoniche installando, a proprie spese, un ascensore, sempre che il Condominio stesso non intenda procedere all’opera spalmando la spesa su tutti i condomini.
In altre parole, né il Condominio né i singoli proprietari possono opporsi all’installazione dell’impianto, in quanto prevale il principio di solidarietà.
Di regola l’installazione di un ascensore deve essere approvata dall’assemblea di Condominio a maggioranza dei presenti che rappresentino almeno due terzi del valore dell’edificio.
Tuttavia, se l’ascensore serve ad abbattere barriere architettoniche e nell’edificio abitano persone disabili o invalide, tale quorum viene ridotto, sicché è sufficiente, sia in prima che in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti, rappresentativa di almeno la metà dei millesimi di proprietà dell’edificio.
Se l’assemblea decide di installare l’ascensore con dette maggioranze, la spesa viene ripartita tra tutti i condomini in base ai millesimi e in tal caso l’impianto diventa di proprietà comune.
Se invece l’assemblea non delibera l’opera, l’ascensore può essere realizzato dall’interessato a proprie spese, anche se l’installazione comporta una restrizione della scala o un disagio nell’uso della parte comune per gli altri proprietari. In tal caso l’impianto è di proprietà solo di chi contribuisce alla spesa.
Sul punto il Tribunale di Velletri ha statuito che né il Condominio né i singoli condomini possono impedire l’installazione di un ascensore per disabili, dovendo in tali casi prevalere il principio di solidarietà perché l’installazione dell’impianto rientra a pieno titolo nell’eliminazione delle barriere architettoniche tutelata dalla legge.
In tali casi viene, infatti, in rilievo l’accessibilità dell’edificio e l’abitabilità dell’appartamento.
Decisiva nel caso di specie la consulenza tecnica espletata d’ufficio: la piattaforma in base al progetto è stata ritenuta conforme alla normativa urbanistica senza recare alcun disagio ai condomini.
Sulla scorta di ciò il Tribunale ha dunque accolto la domanda proposta dal singolo condomino, annullando la delibera adottata dall’assemblea e dichiarando legittima la realizzazione della piattaforma elevatrice al servizio della persona diversamente abile.