Con un’altra nuova sentenza si rafforza la possibilità di affermare la sussistenza delle dimissioni di fatto nelle ipotesi di preordinate assenze ingiustificate da lavoro.
Il Tribunale del lavoro di Udine, in una sentenza depositata lo scorso 27 maggio, si è così espresso in merito alle preordinate assenze del lavoratore: “assentarsi dal lavoro senza fornire alcuna giustificazione, per indurre la parte datoriale ad adottare il licenziamento per assenza ingiustificata, è comportamento censurabile”.
Si tratta di un’importante ed innovativa pronuncia che interrompe una sorta di prassi che si va sempre più diffondendo, ossia di assentarsi dal lavoro senza fornire alcuna giustificazione per indurre, così, il datore di lavoro a licenziare per assenza ingiustificata e poter percepire così la conseguente indennità NASPI.
Al fine di evitare tali illegittime condotte, che comportano conseguenze economiche negative sia per il datore che per lo Stato, nel comportamento assunto dal lavoratore (abbandono del posto di lavoro) è stata ravvisata la risoluzione di fatto del rapporto (dimissioni volontarie implicite) e ciò a prescindere dal rispetto delle procedure telematiche di cui all’articolo 26, del Dlgs 151/2015 (comunicazione telematica delle dimissioni); in tale comportamento, infatti, il Giudice ha ritenuto prevalente la sintomatica manifestazione della volontà del dipendente di non dare più seguito al contratto di lavoro.
Si tratta – come cita la Sentenza– di atteggiamenti, i quali lasciano presumere che l’intento perseguito sia quello di conseguire illegittimamente l’indennità Naspi (già indennità di disoccupazione), riconosciuta nella sola ipotesi di disoccupazione involontaria (ovvero di licenziamento e dimissioni per giusta causa) e che, pertanto, non viene corrisposta laddove la disoccupazione non sia tale.
Il Tribunale di Udine ha ripercorso l’evoluzione normativa che ha interessato la materia delle dimissioni e, nel contesto di una controversia tra una dipendente e il proprio datore, ha rigettato il ricorso presentato dalla lavoratrice contro la risoluzione del rapporto di lavoro – avente come causale “dimissioni” – comunicata dallo stesso datore al competente Centro per l’impiego.
Si ricorda che la normativa sulla formalizzazione delle dimissioni, più volte novellata negli anni, prevede oggi che le dimissioni stesse, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, debbano essere effettuate, a pena di inefficacia, con modalità esclusivamente telematiche (articolo 26, Dlgs 151/2015).
Però, come rilevato anche dall’organo giudicante, l’articolo 26 del decreto su citato non può che disciplinare la sola ipotesi di una manifestazione istantanea della volontà risolutiva del lavoratore, rimanendo escluso dal suo campo applicativo il differente caso delle dimissioni implicite per comportamento concludente. Inoltre, sempre secondo il Giudice Friulano, la previsione normativa che richiede al lavoratore di formalizzare in via telematica le dimissioni, non genera un’indiretta abrogazione dei principi contenuti negli articoli 2118 e 2119 del codice civile, relativi alla recedibilità del lavoratore.
Secondo gli stessi non è necessario incardinare la volontà in un atto formale – quale può essere quello richiesto dall’articolo 26 del Dlgs 151/2015 – essendo sufficiente la manifestazione della stessa in condotte dalle quali emerga l’effettivo volere del prestatore di lavoro.
La sentenza in esame afferma, quindi, che nel quadro normativo così delineato, che impone una lettura complessiva della legge, si rafforza la possibilità di affermare la sussistenza delle dimissioni di fatto nelle ipotesi di preordinate assenze ingiustificate; con la conseguenza anche per il lavoratore di dovere rimborsare al datore il ticket di licenziamento.
Ciò poiché, una diversa interpretazione imporrebbe paradossalmente al datore di lavoro di farsi carico dei rischi di un licenziamento (che tale non è) che potrebbe comportare un eventuale giudizio in caso di impugnazione da parte del lavoratore, nonché dei costi riferiti al ticket di licenziamento medesimo.