Benefici per la prima casa: la mancanza di abitabilità non costituisce forza maggiore.
“Il mancato completamento dei lavori di ristrutturazione e il conseguente mancato rilascio del certificato di abitabilità o agibilità non costituisce una causa di forza maggiore idonea a giustificare il mancato trasferimento della residenza nei termini indicati dalla legge per poter beneficiare dell’agevolazione “prima casa”.
Così si è espressa di recente la Corte di Cassazione.
Il caso ha riguardato alcuni contribuenti raggiunti da avvisi di liquidazione a seguito di revoca delle agevolazioni “prima casa” per il mancato trasferimento della residenza nel comune nel quale era sito l’immobile entro il termine previsto di 18 mesi.
I contribuenti hanno imputato il mancato rispetto del suddetto termine al mancato completamento dei lavori e al conseguente mancato rilascio, da parte dell’Ente locale, del certificato di abitabilità o agibilità.
Il ricorso è stato accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso e in secondo grado la sentenza è stata confermata.
L’Ufficio ha quindi proposto ricorso per cassazione che è stato accolto.
Secondo l’orientamento della Corte quanto allegato dai contribuenti come causa di forza maggiore impeditiva del trasferimento della residenza nei termini previsti non possiede tale caratteristica.
La Corte ha affermato, infatti, che l’articolo 1, nota bis, lettera a), parte prima della tariffa allegata al decreto del presidente della repubblica 131/1986, subordina il riconoscimento dell’agevolazione alla circostanza che la residenza sia trasferita, nel termine di diciotto mesi, nel comune in cui è ubicato l’immobile e non necessariamente nell’abitazione acquistata, sicché possono assumere rilevanza, ai fini della configurabilità della forza maggiore, solo fatti che abbiano impedito il trasferimento della residenza nel comune.
Inoltre, la Corte ha rilevato che la forza maggiore è configurabile non per un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all’acquirente, tempestivamente attivatosi, ma per una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso, tale da configurare la forza maggiore , ovvero il “factum principis”, ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell’ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto.
Nel caso di specie la Corte ha ritenuto di non poter ricomprendere il mancato completamento dei lavori tra gli eventi definibili “inevitabili e imprevedibili e assolutamente non imputabili alla parte”.
Gli avvisi di liquidazione sono stati quindi qualificati legittimi, con rigetto del ricorso originario dei contribuenti.