Ex coniugi

Gli ex coniugi devono sempre sostenere pro quota le spese per l’università privata del figlio?

Con l’Ordinanza n. 447/21 del 13 gennaio 2021, la Corte di Cassazione si è occupata del diritto del genitore che ha sostenuto una spesa straordinaria per il figlio a richiedere il rimborso pro quota all’altro genitore.

Nel caso concreto, nella Sentenza di divorzio era previsto che i genitori avrebbero sostenuto, nella misura del 50% ciascuno, le spese mediche per la figlia (anche quelle per visite private) senza che le stesse venissero concordate, ma nulla era, invece, previsto in materia di spese scolastiche.

Tra i due ex coniugi, pertanto, è insorta una controversia quando la madre, dopo aver sostenuto le spese per la retta dell’università privata della figlia maggiorenne, ha chiesto all’ex marito il versamento del 50% della spesa sostenuta e lo stesso si è rifiutato.

A fronte del rifiuto dell’ex coniuge al rimborso della spesa, la donna ha proposto ricorso per Decreto Ingiuntivo avanti il Tribunale per il recupero del proprio credito.

Ricevuta la notifica del Decreto Ingiuntivo, l’uomo ha proposto opposizione sostenendo che nulla era dovuto, in quanto, non essendovi previsioni nella Sentenza di divorzio, solo le spese scolastiche per gli istituti pubblici non necessitavano di preventivo accordo (e sarebbero state sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno), mentre quelle per gli istituti privati avrebbero dovuto essere preventivamente concordate.

Il Tribunale adito ha accolto l’opposizione proposta dal padre e la Corte d’Appello, adita dalla madre soccombente, ha confermato la Sentenza di primo grado.

In entrambi i gradi di giudizio, è stato statuito che l’ex marito non avrebbe dovuto versare alcuna somma, in quanto, la spesa per l’università privata non era stata concordata.

La madre ha, pertanto, proposto ricorso avanti la Corte di Cassazione sostenendo che i Giudici dei primi due gradi di giudizio avessero violato, nel decidere, l’art. 147 c.c. relativo all’obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole.

Gli Ermellini, però, hanno ritenuto infondato il ricorso proposto ed hanno, invece, ritenuto corretto quanto deciso dal Tribunale e dalla Corte d’Appello.

La Suprema Corte ha, infatti, affermato che le Sentenze emesse nei primi due gradi di giudizio, non avevano violato, in alcun modo, il precetto di cui all’art. 147 c.c.: le stesse, infatti, si erano limitate a stabilire che il padre non avrebbe dovuto contribuire al pagamento della retta per l’università privata della figlia, in quanto, non essendovi previsioni nella Sentenza di divorzio in merito alle spese scolastiche, detta spesa avrebbe dovuto essere concordata e che l’accordo sarebbe dovuto intervenire non tra gli ex coniugi, ma tra la figlia maggiorenne ed il padre.

Con l’Ordinanza in commento, la Suprema Corte ha, quindi, fornito importanti indicazioni in merito alla ripartizione delle spese straordinarie per i figli e precisamente ha statuito che: a) se nella Sentenza di divorzio non vi sono previsioni in merito alle spese scolastiche, solo le spese per gli istituti pubblici non devono essere concordate e devono essere sostenute nella misura del 50% ciascuno, mentre quelle per gli istituti privati devono sempre essere concordate; b) se nella Sentenza di divorzio non vi sono previsioni in merito alle spese scolastiche ed il figlio è maggiorenne, l’accordo non deve intercorrere tra gli ex coniugi, ma è il figlio maggiorenne a dover prendere accordi in merito con entrambi i genitori.

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