Firma di un genitore e somministrazione del vaccino al minore

Basta la firma di un genitore in caso di disaccordo sulla somministrazione del vaccino al minore.

Il Tribunale di Monza, IV sez. civile, con Decreto dello scorso 22 luglio ha esaminato e risolto una controversia inerente tale tematica, introdotta da un genitore separato nei confronti dell’altro genitore che si rifiutava di prestare il proprio consenso alla somministrazione del vaccino anti Covid-19 al figlio quindicenne. Nella fattispecie, la madre del minore aveva adito il Tribunale, con ricorso ex art. 709-ter c.p.c., sostenendo che, dopo un consulto con il pediatra del proprio figlio, la stessa aveva ottenuto dall’altro genitore il consenso verbale alla somministrazione del suddetto vaccino e conseguentemente aveva prenotato un appuntamento presso il Centro vaccinale locale per effettuare la somministrazione.

Tuttavia, nonostante ciò, e nonostante il fatto che anche il figlio avesse manifestato la propria volontà di sottoporsi alla vaccinazione, l’altro genitore si era rifiutato di sottoscrivere il modulo relativo al consenso informato per la somministrazione (sottoscrizione necessaria da parte di entrambi i genitori in quanto il vaccinando era minorenne). La madre sosteneva che il rifiuto dell’altro genitore appariva, oltre che contrario alla volontà del figlio, anche, ingiustificato rispetto ad un atto medico che –seppur non risultava obbligatorio – è ritenuto comunque dalle autorità mediche come necessario per proteggere sia il vaccinando che l’intera comunità e contenere così la diffusione del virus.

In considerazione di ciò, la stessa chiedeva al Giudice di voler autorizzare la inoculazione del vaccino al figlio minorenne, nonostante l’opposizione del padre.L’altro genitore si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso per due ragioni: in primo luogo, per l’inammissibilità del Ricorso ex art. 709-ter c.p.c. in quanto il Giudice non potrebbe sostituire la propria volontà a quella del genitore esprimendo una valutazione diversa da quella di quest’ultimo; in secondo luogo, perché infondato in quanto il vaccino sarebbe ancora in fase sperimentale e non sarebbero stati adeguatamente valutati i suoi effetti collaterali (soprattutto nella fascia di età del figlio).

Il Giudice, ha ritenuto il ricorso sia ammissibile che fondato, ed a tal proposito ha affermato che detto ricorso ha proprio la finalità di risolvere i contrasti che insorgono tra genitori separati o divorziati e relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale per quanto concerne le importanti decisioni che devono essere prese circa l’istruzione, l’educazione, la salute e la residenza dei figli. In caso di disaccordo, quindi, in ordine alla somministrazione di un vaccino non c’è dubbio che si tratti di una importante questione relativa alla salute del figlio e perciò il potere di risolvere il contrasto spetti al Giudice adito, senza che assuma rilievo il fatto che il vaccino sia obbligatorio o meno. Il Giudice lombardo, inoltre ha accolto nel merito il ricorso formulato dalla madre, ed ha autorizzato la somministrazione del vaccino anti Covid 19 al minorenne, attribuendo a tal fine alla madre la facoltà di accompagnare il figlio presso un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato, anche in assenza del consenso dell’altro genitore.

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