Ingiunzione di pagamento: nuovi controlli sulle richieste
Con la sentenza a Sezioni Unite n. 9479/2023 pubblicata il 6 aprile 2023 la Suprema Corte ha enunciato un importantissimo principio in tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
In particolar modo la Cassazione si è concentrata sui procedimenti d’ingiunzione di pagamento, rispetto ai quali ha stabilito che, d’ora in avanti, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo dovrà svolgere d’ufficio il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore.
La Corte ha messo quindi un punto fondamentale in tema di protezione dei consumatori rispetto alle c.d. clausole vessatorie, ovvero quelle condizioni contrattuali che determinano, a carico dell’utente, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi.
Le conseguenze di tale pronuncia sono di non poco momento:
- Qualora i soggetti ingiunti siano consumatori e sulla base di un’analisi sommaria dei documenti possano, in astratto, considerarsi vessatorie alcune clausole del contratto, il giudice inviterà il creditore a fornire chiarimenti entro 60 giorni;
- Se l’accertamento risulterà complesso il Giudice rigetterà la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo;
- Se invece risulterà la vessatorietà delle clausole, rigetterà la richiesta, o l’accoglierà parzialmente;
- Se l’esito dell’indagine condotta darà invece esito negativo, emetterà il decreto ingiuntivo con indicazione delle motivazioni della decisione assunta e concederà il consueto termine di 40 giorni per l’opposizione che sarà anche lo stesso, ed unico, termine entro il quale si potrà far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole.
Ma non solo.
Nel caso in cui il giudice a cui è stata rivolta la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo dimentichi, nel provvedimento, di fare riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, il Giudice dell’Esecuzione avrà il dovere – fino alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito – di controllare direttamente la presenza di dette clausole:
- Ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere direttamente ad accertamenti;
- Dovrà informare dell’esito di tale controllo – sia positivo, che negativo – le parti e avvisare il debitore esecutato che entro 40 giorni potrà proporre opposizione a decreto ingiuntivo tardiva per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole;
- Fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice dell’esecuzione non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito.
Quanto al giudice dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, e procederà quindi secondo le forme di rito.
Questa pronuncia è un altro fondamentale traguardo per la tutela delle parti deboli, che si aggiunge alle già esistenti molteplici sentenze ed ordinanze che, negli ultimi anni, hanno riguardato le cessioni in blocco dei crediti.