Pacchetti vacanze “tutto compreso”: responsabilità solidale dell’agenzia di viaggi e del tour operator per l’intossicazione nel villaggio turistico
Tanto l’agenzia viaggi quanto il tour operator assumono, nell’ambito del rischio di impresa, la responsabilità nei confronti dell’acquirente e, pertanto, hanno una responsabilità solidale.
Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte di Cassazione i ricorrenti avevano impugnato la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Gela, aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta, nei confronti del tour operator e dell’agenzia viaggi, da parte di una famiglia che era stata ricoverata in ospedale a seguito di disturbi gastrici subiti a causa del cibo consumato nel villaggio turistico.
I giudici della Corte di cassazione in riforma della sentenza della Corte di appello ha accolto il ricorso presentato analizzando la natura del contratto di viaggio vacanza “tutto compreso”.
In particolare, la Corte ha confermato che nel pacchetto turistico “tutto compreso” si fa riferimento ad una combinazione di elementi costituiti dal trasporto, dall’alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori allo «scopo di piacere» in cui si sostanzia la «finalità turistica».
Le attività ed i servizi vanno considerati nella loro unitarietà funzionale non già singolarmente e separatamente.
Il contratto di viaggio “tutto compreso” è diretto a realizzare l’interesse del turista-consumatore al compimento di un viaggio con finalità turistica o a scopo di piacere, sicché tutte le attività e i servizi strumentali alla realizzazione dello scopo vacanziero sono essenziali e qualificano la causa e il contratto stesso.
Diversamente dal contratto di intermediazione e di organizzazione di viaggio, nel caso di contratto di viaggio “tutto compreso “ l’organizzatore ed il venditore, secondo la Corte di Cassazione, assumono, nell’ambito del rischio di impresa, un’obbligazione di risultato nei confronti dell’acquirente e, pertanto, la loro responsabilità solidale sussiste ogniqualvolta sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non resogli).
Rispondono, quindi, per il mancato o inesatto adempimento sia delle prestazioni direttamente eseguite che di quelle effettuate da prestatori di servizi della cui opera, comunque, si avvalgano per l’adempimento della prestazione da essi dovuta.
Pertanto, il consumatore potrà agire nei confronti di entrambi per il risarcimento dei danni subiti a causa della fruizione del pacchetto turistico.