Non è consentito installare impianti di video controllo negli spazi comuni di un luogo di lavoro giustificando l’attivazione delle telecamere solo per generici motivi di sicurezza.
Non è consentito installare impianti di videocontrollo negli spazi comuni di un luogo di lavoro giustificando l’attivazione delle telecamere solo per generici motivi di sicurezza, soprattutto se vengono ripresi lavoratori senza che ci sia un preventivo accordo sottoscritto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori ed in mancanza di informative dettagliate fornite agli interessati. Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali con l’ordinanza n. 90 dell’11 marzo 2021.
Un dipendente dell’istituto nazionale di fisica nucleare dell’Università Federico II di Napoli ha presentato reclamo all’Autorità Garante della Privacy evidenziando la presenza di numerose telecamere all’interno dell’Ateneo che effettuavano una ripresa continua di tutte le aree di passaggio interne dell’edificio. In particolare, questi dispositivi, a parere dell’interessato, interferivano con l’attività lavorativa del personale.
In merito l’Autorità Garante ha chiarito che i soggetti pubblici possono, di regola, trattare dati personali se il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale per l’esecuzione di un compito legittimo di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, tuttavia, il datore di lavoro deve in ogni caso rispettare le norme nazionali che contengono misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana degli interessati ed in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro.
Pertanto, in applicazione delle leggi che tutelano la dignità delle persone sul luogo di lavoro, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati solo previo accordo collettivo stipulato dalle rappresentanze sindacali aziendali dei lavoratori. Non solo, il titolare del trattamento è in ogni caso tenuto a fornire ai lavoratori le necessarie informazioni sul trattamento dei dati personali, mediante sia apposizione di segnaletica di avvertimento in prossimità della zona sottoposta a video sorveglianza, che l’indicazione dettagliata e chiara della finalità del trattamento, nonché del titolare del trattamento, dei diritti degli interessati e dell’impianto.
Informazioni che devono essere facilmente accessibili, ad esempio attraverso una pagina informativa completa messa a disposizione presso uno sportello informazioni, oppure affissa in un luogo di facile accesso. Nel caso in cui queste indicazioni siano carenti o manca uno dei predetti elementi si ha una violazione del trattamento di dati personali effettuato dal datore e non è ammesso l’utilizzo dell’impianto di video sorveglianza.