La nullità della nomina dell’amministratore di condominio per mancata specificazione analitica del compenso

Una recente sentenza del Tribunale di Caltanissetta ha affrontato un’importante questione in materia di amministrazione condominiale, fornendo preziose indicazioni sulla corretta applicazione dell’art. 1129, comma 14, del codice civile in tema di compenso dell’amministratore.

Il caso riguardava l’impugnazione di una delibera condominiale con la quale era stato confermato l’amministratore in carica, con la previsione di un compenso annuo di € 1.320,00 IVA compresa. Il Tribunale ha accolto il ricorso dichiarando la nullità della delibera per violazione dell’art. 1129, comma 14, c.c.

La pronuncia offre l’occasione per ribadire un principio fondamentale: il rapporto tra amministratore e condominio deve essere inquadrato nel contratto di mandato, configurandosi come un rapporto di natura convenzionale e contrattuale che trova il suo fondamento nel consenso espresso dall’assemblea.
Il punto cruciale della decisione ruota attorno all’interpretazione dell’art. 1129, comma 14, c.c., secondo cui l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.

Il Tribunale sottolinea come tale norma sia chiara e non suscettibile di diverse interpretazioni, rappresentando una severa censura prevista dall’ordinamento in ordine all’omessa indicazione analitica del compenso da parte dell’amministratore. La ratio della disposizione è evidentemente quella di garantire la massima trasparenza nel rapporto tra amministratore e condomini, consentendo a questi ultimi di conoscere nel dettaglio gli oneri economici derivanti dall’incarico.

Nel caso di specie, la delibera impugnata si limitava a indicare un importo complessivo del compenso, senza fornire alcuna specificazione analitica delle singole voci che lo componevano. Tale carenza ha determinato la nullità della nomina dell’amministratore e, conseguentemente, di ogni atto successivamente posto in essere dallo stesso.
La sentenza evidenzia come la nullità in questione sia imprescrittibile e rilevabile in qualunque momento da chi ne abbia interesse, anche d’ufficio dal giudice, trattandosi della più grave patologia contrattuale che, come tale, non è sanabile né convalidabile, salvo che la legge non disponga altrimenti.

La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale che mira a garantire la massima trasparenza nella gestione condominiale, particolarmente in relazione agli aspetti economici del rapporto tra amministratore e condominio. L’analitica specificazione del compenso non rappresenta quindi un mero requisito formale, ma costituisce un elemento sostanziale la cui mancanza determina la nullità della nomina.

Questa decisione rappresenta un importante monito per gli amministratori di condominio, chiamati a prestare particolare attenzione nella fase di accettazione dell’incarico e del suo rinnovo, dovendo specificare in modo dettagliato e analitico tutte le componenti del proprio compenso, pena la nullità della nomina stessa.

La sentenza conferma quindi come il legislatore abbia voluto introdurre precise garanzie a tutela dei condomini, assicurando loro la possibilità di valutare consapevolmente l’aspetto economico dell’incarico conferito all’amministratore, elemento questo che costituisce parte integrante e sostanziale del rapporto di mandato che si instaura con la nomina.

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