La Rinuncia al Legato in Sostituzione di Legittima: Analisi della Sentenza della Cassazione n. 739/2025
La recente sentenza della Cassazione n. 739/2025 offre l’occasione per una riflessione approfondita sugli effetti della rinuncia al legato in sostituzione di legittima, tema di particolare rilevanza nel diritto successorio italiano che interseca diversi istituti fondamentali della materia.
La pronuncia, intervenendo su una complessa vicenda familiare, ha il merito di chiarire alcuni aspetti cruciali relativi alla posizione del legittimario rinunciante e alle conseguenze della sua scelta sul piano della tutela dei diritti successori.
Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte vedeva contrapposte due sorelle in merito alla sorte di un immobile oggetto di un legato in sostituzione di legittima disposto dalla madre con testamento segreto.
La vicenda processuale si era sviluppata attraverso tre gradi di giudizio, con soluzioni contrastanti che riflettevano la complessità delle questioni giuridiche sottese.
La Cassazione, con questa pronuncia, ha colto l’occasione per delineare con chiarezza i principi regolatori della materia, offrendo una ricostruzione sistematica dell’istituto del legato in sostituzione di legittima e dei suoi effetti.
Il punto di partenza dell’analisi della Corte è l’art. 551 del codice civile, norma cardine che disciplina il legato in sostituzione di legittima.
La disposizione configura questo istituto come uno strumento attraverso il quale il testatore può attribuire al legittimario un beneficio alternativo alla quota di legittima, ponendo il destinatario di fronte a una scelta: accettare il legato, rinunciando così alla possibilità di agire per il supplemento qualora il valore del lascito sia inferiore alla legittima, oppure rinunciare al legato per reclamare i propri diritti di legittimario.
La Suprema Corte ha evidenziato come il legato in sostituzione si caratterizzi per un automatismo nell’acquisto, verificandosi questo ipso iure al momento dell’apertura della successione, senza necessità di accettazione.
Questo principio, già affermato in precedenti pronunce (richiamate dalla stessa sentenza), si inserisce nel più ampio quadro della disciplina dei legati, distinguendosi però per le peculiari conseguenze che derivano dalla sua natura sostitutiva della legittima.
Un aspetto particolarmente significativo della pronuncia riguarda gli effetti della rinuncia al legato in sostituzione. La Corte ha chiarito che tale rinuncia opera come condizione risolutiva, determinando il venir meno retroattivamente della disposizione testamentaria.
La conseguenza immediata è che il bene oggetto del legato rientra nell’asse ereditario, seguendo le regole ordinarie della devoluzione successoria. Ma l’effetto più rilevante riguarda la posizione giuridica del rinunciante, che assume lo status di legittimario pretermesso, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di tutela dei suoi diritti.
La sentenza opera poi una fondamentale distinzione tra il legato in sostituzione e il legato in conto di legittima, istituti che, pur presentando alcune similitudini, producono effetti profondamente diversi.
Nel legato in conto, infatti, l’acquisto del bene non preclude la possibilità per il legittimario di ottenere il supplemento qualora il valore del legato sia inferiore alla quota di riserva.
Al contrario, nel legato in sostituzione, l’accettazione comporta la definitiva rinuncia alla possibilità di agire per ottenere la legittima, salvo che il testatore abbia espressamente previsto la facoltà di chiedere il supplemento.
Un ulteriore profilo di interesse della pronuncia riguarda il rapporto tra la rinuncia al legato e l’istituto della rappresentazione.
La Corte ha precisato che, in caso di rinuncia al legato in sostituzione, essendo il rinunciante nella posizione di erede pretermesso, la quota indisponibile non viene liberata fino a quando non intervenga anche la rinuncia all’azione di riduzione. Questo principio si collega alla previsione dell’art. 536 c.c., che attribuisce ai discendenti dei figli una quota uguale a quella del legittimario pretermesso, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia rinunciato all’azione di riduzione.
La decisione della Cassazione si segnala anche per aver affrontato il tema dell’interesse ad agire nelle azioni di mero accertamento in materia successoria.
La Corte ha ribadito che tale interesse non implica necessariamente l’attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva conseguente alla contestazione sull’esistenza di un rapporto giuridico o sulla portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti.
In conclusione, la sentenza n. 739/2025 rappresenta un importante punto di riferimento per la comprensione degli effetti della rinuncia al legato in sostituzione di legittima, offrendo una ricostruzione sistematica che tiene conto sia degli aspetti sostanziali che di quelli processuali dell’istituto.
La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza precedente, ma ha il merito di aver chiarito alcuni aspetti controversi, fornendo agli operatori del diritto un quadro interpretativo organico e coerente.
La decisione conferma, inoltre, la centralità della tutela dei diritti dei legittimari nel sistema successorio italiano, evidenziando come tale tutela debba essere garantita anche nelle ipotesi in cui il testatore abbia tentato di modificare l’assetto della successione necessaria attraverso l’utilizzo di strumenti alternativi come il legato in sostituzione.