Limiti e modalità delle servitù di passaggio
La disciplina della servitù di passaggio rappresenta un complesso intreccio di norme e principi giurisprudenziali che mirano a bilanciare gli interessi contrapposti del proprietario del fondo dominante e di quello servente. Come evidenziato dalla recente sentenza del Tribunale di Ivrea dell’8 dicembre 2024, l’interpretazione e l’applicazione di questi principi richiede un’attenta analisi delle circostanze concrete e del titolo costitutivo della servitù.
Il punto di partenza nell’analisi della servitù di passaggio è sempre il titolo costitutivo, che rappresenta la fonte primaria per determinare l’estensione e le modalità di esercizio del diritto.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Ivrea, il titolo era rappresentato da un atto di vendita del 16.09.1999, che prevedeva espressamente una servitù di passaggio sia pedonale che carraia. La sentenza ha evidenziato come l’interpretazione del titolo debba tenere conto non solo del tenore letterale delle espressioni utilizzate, ma anche dello stato dei luoghi, dell’ubicazione reciproca dei fondi e della loro naturale destinazione.
Un aspetto particolarmente interessante emerso dalla pronuncia riguarda la questione dell’estensione fisica della servitù. Il Tribunale ha dovuto affrontare la problematica delle imprecisioni nella rappresentazione planimetrica dell’area gravata dalla servitù, sottolineando come, in caso di incertezze nel titolo, subentrino i criteri interpretativi sussidiari previsti dagli articoli 1064 e 1065 del codice civile.
Questi criteri impongono che il diritto comprenda tutto ciò che è necessario per il suo esercizio, ma sempre nel rispetto del principio del minor aggravio possibile per il fondo servente.
La sentenza ha anche affrontato un aspetto pratico molto rilevante: la possibilità di effettuare manovre di inversione nell’area gravata dalla servitù.
Il Tribunale ha riconosciuto che, nel fascio di facoltà che caratterizzano la servitù di passaggio pedonale e carraia, rientra anche il diritto di effettuare agevolmente manovre di inversione, quando queste siano necessarie per l’accesso alla proprietà.
Tuttavia, ha precisato che tali manovre devono avere carattere istantaneo ed effimero, senza trasformarsi in un diritto di sosta o di fermata che costituirebbe un aggravamento non consentito della servitù
Un elemento particolarmente significativo della decisione riguarda il comportamento del proprietario del fondo servente che aveva installato alcuni blocchetti di cemento nell’area gravata dalla servitù.
Il Tribunale ha ritenuto tale comportamento illegittimo, ordinando la rimozione dei manufatti in quanto costituivano un ostacolo all’esercizio della servitù. Questa decisione riflette il principio fondamentale secondo cui il proprietario del fondo servente non può modificare lo stato dei luoghi in modo da rendere più scomodo l’esercizio della servitù.
La sentenza ha anche affrontato la questione del risarcimento del danno, respingendo la richiesta della parte attrice basata sull’esistenza di atti emulativi. Il Tribunale ha infatti rilevato che le iniziative del proprietario del fondo servente, sebbene illegittime, erano finalizzate alla tutela del proprio diritto dominicale e non integrate dall’animus nocendi necessario per configurare gli atti emulativi.
In conclusione, la pronuncia del Tribunale di Ivrea offre un’importante chiave di lettura della disciplina delle servitù di passaggio, evidenziando come l’interpretazione delle norme debba sempre tendere a un equilibrato contemperamento degli interessi in gioco, garantendo l’utilità del fondo dominante senza imporre sacrifici eccessivi al fondo servente.
La decisione sottolinea inoltre l’importanza di una precisa definizione dell’estensione e delle modalità di esercizio della servitù già nel titolo costitutivo, al fine di prevenire future controversie tra le parti.