No al diritto di abitazione per il coniuge superstite

No al diritto di abitazione per il coniuge superstite se la casa apparitene al coniuge defunto ed a terzi.

Con l’Ordinanza n. 29162/21 del 20 ottobre 2021, la Corte di Cassazione si è espressa in merito al diritto di abitazione del coniuge superstite sulla casa famigliare di proprietà del coniuge defunto e di terzi.

Nel caso analizzato, la moglie superstite ha vissuto con la famiglia, per oltre vent’anni, nella casa di proprietà del marito e dei di lui fratelli (casa che i tre avevano ricevuto in eredità dai genitori). Alla morte del marito, i fratelli hanno citato in giudizio la cognata ed i nipoti per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria. La vedova si è costituita in giudizio, chiedendo che le venisse riconosciuto il diritto di abitazione sulla quota di proprietà del marito (1/3). La domanda della donna è stata respinta sia dal Tribunale, sia dalla Corte d’Appello, in quanto, secondo i Giudici non era insorto alcun diritto di abitazione in favore della vedova, essendo l’immobile di proprietà del defunto e di terzi.

La vedova soccombente ha, così, proposto ricorso avanti alla Corte di Cassazione, contestando l’interpretazione fornita, dai Giudici dei due gradi di merito, della locuzione “al coniuge… sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza famigliare… se di proprietà del defunto o comuni” (art. 540, II comma c.c.). A parere della vedova, infatti, il coniuge superstite gode del diritto di abitazione sulla casa famigliare sia se la medesima è di esclusiva proprietà del de cuius, sia se è di proprietà di entrambi i coniugi, sia se è di proprietà del de cuius e di terzi. La Corte di Cassazione, così come i Giudici di merito, confermando una consolidata giurisprudenza, ha dato alla predetta locuzione una diversa interpretazione. Secondo gli Ermellini, la locuzione “di proprietà del defunto o comuni” attribuisce al coniuge superstite il diritto di abitazione sulla casa famigliare solo se la medesima è di esclusiva proprietà del coniuge defunto o in comproprietà tra i coniugi. A fondamento di detta interpretazione, vi è la ratio del diritto di abitazione ossia l’esigenza del coniuge superstite di godere dell’abitazione famigliare in via esclusiva. Detta esigenza viene meno quando proprietari dell’immobile sono anche terzi che limitano, quindi, l’utilizzo, in via esclusiva, della casa, come nel caso analizzato.

Alla luce dell’Ordinanza in analisi è, quindi, evidente che il coniuge superstite gode del diritto di abitazione sulla casa famigliare solo se la medesima è di esclusiva proprietà del coniuge defunto o se è di proprietà di entrambi i coniugi.

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