No alla demolizione della casa abusiva se il residente è malato

Il giudice non può dare attuazione all’ordine di demolizione dell’immobile abusivo senza prima aver considerato alcuni aspetti rilevanti, tra cui la modesta volumetria dei beni e le gravi condizioni di salute di alcuni residenti.

“Il giudice non può dare attuazione all’ordine di demolizione dell’immobile abusivo senza prima aver considerato alcuni aspetti rilevanti, tra cui la modesta volumetria dei beni e le gravi condizioni di salute di alcuni residenti”. Questo è ciò che afferma la Sentenza n. 35640/2021 emessa dalla Corte di Cassazione III Sez. Penale.

La Corte, accogliendo il ricorso di una donna che si era opposta all’ordine di demolizione di un immobile abusivo nel quale viveva con i suoi familiari -invocando il diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU –  ha cassato la decisione della Corte d’Appello secondo la quale l’interesse dello Stato al ripristino della legalità e alla tutela e ordine del territorio, prevale sugli interessi di cui sono portatori i soggetti istanti.

La Suprema Corte ha statuito che è necessario, in virtù del principio di proporzionalità, che ogni situazione venga valutata caso per caso, in modo specifico. I giudici dei precedenti gradi di giudizio, a detta della Corte, non avevano considerato, ad esempio, la situazione familiare della ricorrente e, precisamente, che alcuni dei membri della famiglia avessero gravi malattie, che la casa fosse di piccolissime dimensioni (il necessario per abitarci) e che la ricorrente non avesse altro luogo dove trasferirsi nel caso di sgombero e demolizione dell’immobile.

Le questioni familiari e personali della ricorrente sono state documentate in modo specifico alla Corte ma erano già state sottoposte all’attenzione del giudice dell’esecuzione che ha omesso, come anche il giudice di secondo grado, di valutare questi elementi, la documentazione prodotta in ordine alle condizioni socio-economiche, oltre che di salute di parte ricorrente.

In particolare, prosegue la Corte, l’impossibilità di movimento di un componente della famiglia della ricorrente aveva di fatto impedito al nucleo familiare di trovare un’altra soluzione abitativa tant’è che anche la stessa autorità giudiziaria, in sede di sequestro, aveva sospeso lo sgombero proprio in relazione alle predette condizioni di salute degli occupanti.

L’orientamento della Suprema Corte è quello ormai consolidato già ripreso da precedenti pronunce (Sez. 2, 04/05/2018 n. 48833; Sez. 3, 02/10/2019 n. 40396) con le quali i giudici avevano ritenuto la necessità di una valutazione attenta del profilo di proporzionalità tra l’abuso edilizio (se di dimensioni tali da farlo ritenere di necessità) e gli interessi generali della comunità.

La Corte afferma, in definitiva, che questa analisi è del tutto mancata e ciò l’ha indotta ad annullare la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio.

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