I coniugi che contraggono matrimonio assumono i medesimi diritti e i medesimi doveri. Difatti entrambi sono tenuti all’obbligo di fedeltà, all’assistenza morale e materiale.
In una recente causa davanti al Tribunale di Foggia, il Giudice, chiamato ad esprimersi riguardo l’addebito della separazione personale di una coppia sposata e con un figlio, si trova a dover sottolineare un concetto che, nonostante l’ovvietà, non è ancora sufficientemente radicato in molte famiglie.
Nel caso in esame, il marito ha chiesto la separazione dalla moglie per colpa della stessa mentre la moglie ha contestato qualsiasi responsabilità. Durante il procedimento, il marito ha tentato di dimostrare come la frattura irreparabile sia colpa di un comportamento della moglie contrario sia ai doveri che agli obblighi che scaturiscono dal matrimonio.
Il marito, a sostegno della sua tesi, ha dedotto che la moglie, nel corso della vita matrimoniale, ha mostrato un serio disinteresse per il partner volto a violare gli obblighi di collaborazione e contribuzione all’interesse della famiglia oltre che all’assistenza materiale e morale. Il primo luogo il Giudice ha ritenuto non attendibili le affermazioni dei testimoni poiché gli stessi hanno deposto “de relato”, vale a dire su fatti e circostanze raccontate dal marito e pertanto non sufficientemente attendibili. In secondo luogo, è emerso, tra le contestazioni del marito, un certo disinteresse per la moglie alle faccende domestiche. Il marito racconta, tra le altre cose, di dover fare la spesa, di dover portare i vestiti da lavare alla madre ecc. ecc., sostenendo che questi sono dovere coniugali che spettano unicamente in capo alla moglie.
Questo ultimo punto è stato oggetto di ampie discussioni, tant’è che il Giudice, nella Sent. 1092/21 del Tribunale di Foggia, ha specificato che, a seguito della riforma del diritto di famiglia (L. 151/1975) i coniugi che contraggono matrimonio assumono i medesimi diritti e i medesimi doveri. Difatti entrambi sono tenuti all’obbligo di fedeltà, all’assistenza morale e materiale. Per quanto concerne i lavori domestici, non è ammissibile che un coniuge, per qualsivoglia ragione, debba sottomettersi all’altro svolgendo da solo i lavori domestici, ai quali, riporta il Giudice, sono tenuti anche i figli ai quali è dovuta un’educazione responsabile.
Niente di nuovo quindi nella pronuncia del Giudice che ha semplicemente rimarcato un principio vigente nel nostro paese da oltre 45 anni e che ancora oggi viene richiamato per eliminare le gerarchie di genere e la concezione piramidale di famiglia dove il ruolo al vertice è ricoperto dal marito con l’obiettivo di raggiungere la parità di genere anche in questo ambito.