Provare la correttezza del confine di proprietà
In presenza di una condizione di incertezza sul confine, è consentito il ricorso a ogni altro strumento di prova, incluse le risultanze catastali, poiché solo in tal caso nell’indagine diretta all’individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, il giudice di merito può integrare la risultanza dei titoli di acquisto con le indicazioni fornite dalle mappe catastali.
Con ordinanza n. 30605, sezione Seconda, del 03-11-2023 la Corte di Cassazione ha stabilito che il Giudice incaricato di accertare l’esistenza o meno di una servitù di passaggio può utilizzare le mappe catastali solo se è incerta la linea di confine tra due fondi.
Di norma, infatti, nelle azioni di regolamento devono invece essere valorizzate, in primo luogo, le risultanze dei titoli di acquisto.
La pronuncia in parola trae origine da un giudizio promosso al fine di far accertare l’inesistenza di una servitù di passaggio esercitata dai vicini a carico del fondo dell’attore (i quali resistevano richiedendo in via riconvenzionale l’accertamento dell’acquisto per usucapione del diritto reale).
La Suprema Corte ha precisato che l’accertamento del confine va condotto, in primo luogo, in base alle risultanze dei titoli prodotti dalle parti e solo in assenza di indicazioni univoche in essi contenute possono essere utilizzati altri elementi di prova, ricavabili anche dalle mappe catastali.
Nel caso di specie la Cassazione ha rilevato come nella sentenza d’Appello impugnata fosse mancato del tutto un accertamento sulla certezza o incertezza del confine condotto sulla base dei titoli.
Gli Ermellini hanno quindi statuito la necessità di procedere ad un nuovo apprezzamento della fattispecie, in punto di fatto, conformandosi al principio secondo cui, in presenza di una incertezza sul confine, è consentito il ricorso ad ogni strumento di prova, incluse le risultanze catastali, poiché solo in tal caso “nell’indagine diretta all’individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, il Giudice di merito può integrare la risultanza dei titoli di acquisto con le indicazioni fornite delle mappe catastali”.
Da qui il rinvio il rinvio alla corte d’appello per un nuovo esame.