Retribuzione feriale dei lavoratori dipendenti nel settore del trasporto aereo

Retribuzione feriale dei lavoratori dipendenti nel settore del trasporto aereo e inclusione nella retribuzione dell’indennità di volo integrativa per le quattro settimane corrispondenti al periodo minimo feriale.

Come noto, tutti i lavoratori dipendenti hanno un diritto irrinunciabile ad un periodo annuale di ferie retribuite, e ciò viene riconosciuto dall’art. 36, comma 3, della Costituzione.

Ancora più specificamente, l’art. 2109 del Codice civile prevede che il lavoratore, dopo un anno di ininterrotto servizio, abbia diritto ad un periodo di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.

La durata di tale periodo è stabilita dalla legge che fissa un limite minimo annuale di quattro settimane, equivalenti nel caso di fruizione consecutiva a 28 giorni di calendario, derogabile in senso migliorativo dai contratti collettivi.
Di norma, durante il periodo di fruizione delle ferie, permane in capo al datore di lavoro l’ordinaria obbligazione retributiva, anche se occorre precisare che la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposte durante il periodo di attività non si pone in contrasto con il principio dell’art. 36 della Costituzione.

Generalmente sono compresi nella retribuzione feriale gli elementi tipici della paga, quali i minimi tabellari i superminimi individuali e collettivi, gli scatti di anzianità e i compensi con carattere ricorrente, mentre sono esclusi quelli di natura occasionale. Per il resto è il contratto collettivo e la pattuizione personale che determina le voci da ricomprendere nella retribuzione feriale.

In particolare, per il personale di volo, l’argomento è trattato dall’art. 10 del CCNL Trasporto Aereo – Sezione per il Personale Navigante Tecnico, secondo il quale il personale navigante-tecnico ha diritto a ferie annuali nella misura di trenta giorni di calendario. Il menzionato numero si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio, sino ad un massimo di cinque giorni aggiuntivi.

Per tale categoria di dipendenti è previsto che, durante il periodo di ferie, la retribuzione sia composta da stipendio e indennità di volo minima garantita, stabilita in misura fissa ma non dall’indennità di volo integrativa, avente lo scopo di compensare l’effettivo numero di ore di volo effettuate dai Piloti e dai Comandanti.

L’importante sentenza della Corte di Cassazione del 23 giugno 2022, n. 20216 ha dichiarato nullo proprio l’art. 10 del CCNL Trasporto Aereo – Sezione per il Personale Navigante e ha stabilito che, proprio con particolare riferimento al personale di volo, occorre calcolare la retribuzione da corrispondere nel periodo feriale aggiungendo la componente retributiva costituita dall’indennità di volo integrativa, in maniera tale da garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l’attività lavorativa.
Ciò solo però per il periodo minimo di ferie che corrisponde come detto a quattro settimane e non a un periodo superiore di ferie.

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