Riscaldamento condominiale centralizzato: quando il distacco diventa illegittimo

Riscaldamento condominiale centralizzato: quando il distacco diventa illegittimo

Di recente la Corte di Cassazione ha affrontato nuovamente il tema inerente la disciplina codicistica prevista per regolare l’ipotesi di distacco del singolo condomino dal servizio di riscaldamento centralizzato ritenendo illegittimo il distacco ove il condomino non diventi termoautonomo.

Ad avviso della Corte, infatti, il diritto potestativo di ciascun condomino di abdicare dall’uso dell’impianto comune di riscaldamento, affinché possa costituirsi un impianto autonomo, opera sempre che l’interessato provi che dal distacco deriverà un’effettiva proporzionale riduzione delle spese di esercizio e non si verificherà un pregiudizio del regolare funzionamento dell’impianto centrale stesso: segnatamente che da tale disattivazione non derivi né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico dell’intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione dei servizi.

In altre parole, è consentito al condomino distaccarsi dall’impianto centralizzato condominiale allorché una siffatta condotta non determini notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto stesso o aggravi di spesa per gli altri condomini e dell’insussistenza di tali pregiudizi quel condomino deve fornire la prova mediante preventiva informazione corredata da documentazione tecnica, salvo che l’assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco sulla base di una propria, autonoma valutazione del loro non verificarsi.

In tale evenienza, il condomino autorizzato a rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto comune rimane obbligato a pagare le sole spese di conservazione di quest’ultimo – quali, ad esempio, quelle di sostituzione della caldaia -, perché l’impianto centralizzato è comunque un accessorio di proprietà comune, al quale egli potrà, in caso di ripensamento, riallacciare la propria unità immobiliare; qualora, tuttavia, in seguito ad un intervento di sostituzione della caldaia, il mancato allaccio non sia espressione della volontà unilaterale di rinuncia o distacco, ma una conseguenza dell’impossibilità tecnica di fruire del nuovo impianto, che non consente neppure un futuro collegamento, egli non può essere più considerato titolare di alcun diritto di comproprietà su tale impianto e perciò non deve più partecipare ad alcuna spesa ad esso relativa.

Nel caso di specie la Corte ha rigettato il ricorso promosso in virtù del fatto che il condomino “scissionista” aveva continuato ad usufruire del calore prodotto dai radiatori degli altri condomini aggravandone le spese e come tale era tenuto al pagamento pro quota delle spese relative al consumo dei termosifoni.

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