Riscossione cartelle Ader

L’art. 2 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 ha stabilito l’estensione dei termini per la riscossione delle cartelle Ader a 150 giorni.

Il 31 agosto 2021 è terminato il periodo di sospensione dell’attività di riscossione previsto dal cd Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73 del 2021). A partire dal 1° settembre 2021, l’Agente della riscossione ha dunque ripreso l’attività di notifica di cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento e le ordinarie procedure di riscossione.

Normalmente le cartelle di pagamento, redatte e notificate secondo rito ordinario, hanno al loro interno un’intimazione ad adempiere entro sessanta giorni dall’avvenuta notifica, con l’avvertimento che, in mancanza, l’ente impositore potrà procedere all’esecuzione forzata.

A tale proposito si segnala che il Ministero delle finanze (approvate il 12 ottobre 2021) aveva chiesto al Governo di valutare l’opportunità di procedere ad una estensione a 150 giorni del termine per il pagamento delle cartelle notificate nei mesi successivi la ripresa delle attività di notifica e riscossione.

L’art. 2 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 ha recepito questo suggerimento e stabilito che:

“Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo, previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centocinquanta giorni”.

L’agevolazione vale esclusivamente per le cartelle dell’agente della riscossione (Ader).

Quindi, rimangono esclusi gli avvisi di addebito con valore di titolo esecutivo, e gli atti notificati direttamente dagli enti impositori.

Pertanto, per le cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), il termine per il relativo pagamento senza l’applicazione di ulteriori somme aggiuntive;

Prima di tale termine, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

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