Scivoli in parti comuni condominiali: cosa succede?

Il condominio deve risarcire i danni subiti dal condomino scivolato nell’androne delle scale.

Il condominio è considerato responsabile e pertanto tenuto al risarcimento dei danni subiti dal condomino scivolato nell’androne delle scale a causa del pavimento sdrucciolevole.
Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale di Napoli un condomino era caduto nell’androne delle scale a causa della pavimentazione che nelle giornate particolarmente umide, essendo in marmo, diviene scivoloso.

In particolare, secondo il Tribunale di merito, alla luce anche delle testimonianze assunte le quali hanno confermato l’accaduto e, soprattutto la circostanza che vi erano delle importanti chiazze sulla pavimentazione, il Condominio nella qualità di custode risponde dei danni subiti dal condomino a causa del sinistro verificatosi.
Difatti, per il Tribunale sussiste in capo al Condominio un obbligo di custodia sulle cose comuni dovendo vigilare sulle stesse affinché non si verifichino danni e, come nel caso sottoposto al proprio esame, stante la mancanza di prova che il sinistro si sia verificato a causa della condotta della danneggiata o per colpa della stessa, il Condominio è tenuto a risarcire i danni riportati.
Il condomino, invece, è riuscito a fornire prova delle lesioni e del collegamento causale, così come previsto dalla normativa in materia, tra il sinistro subito e la cosa in custodia, così ottenendone il risarcimento.

Coerentemente con altre pronunce di merito, il Giudice ha concordato con la tesi del Condomino stabilendo la colpevolezza del Condominio in qualità di custode perché ritenuto responsabile oggettivo del fatto colposo non avendo vigilato e non avendo fornito la prova dell’imprevedibilità del fatto.
Viene, pertanto, riconosciuto in favore del Condomino caduto nell’androne oltre al danno biologico, anche il lucro cessante rappresentato dal mancato guadagno e, cioè, dalla impossibilità, documentalmente provata, di poter svolgere la propria attività professionale a causa delle lesioni subite.

Nel caso sottoposto, all’esame del Tribunale, invece non è stato riconosciuto alcun danno morale poiché non dimostrato in maniera specifica ma richiesto solo in via generica.

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