Se l’auto si ribalta per assenza di sale sull’asfalto ghiacciato, l’ente proprietario della strada è tenuto al pagamento dei danni patiti dall’automobilista.
Con atto di citazione regolarmente notificato parte attrice conveniva in giudizio la Provincia del Verbano Cusio Ossola, proprietaria della SP 46, per sentirla condannare, ex art. 2501 c.c., al risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro avvenuto all’altezza del km 9 nel dicembre del 2018.
Più nello specifico l’automobilista aveva perso il controllo del mezzo, che si era ribaltato a causa del fondo ghiacciato.
Sul luogo dell’incidente i Carabinieri di Omegna, chiamati ad effettuare i rilievi, avevano verificato sia la presenza di ghiaccio sul manto stradale – tale da rendere persino precario l’equilibrio degli agenti stessi – sia la totale assenza di sale sull’asfalto.
Peraltro dal verbale redatto dalle Forze dell’Ordine era emerso come al conducente non potesse neppure imputarsi un concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c. attesa la totale assenza di indici di imperizia o negligenza, provata dai danni non gravi subiti dalla vettura, compatibili con un impatto non violento ed una velocità di guida non elevata (tanto che non veniva elevata alcuna multa).
Il giudizio sfociava nella pronuncia n. 80/2021 del 09.03.2021, con cui il Giudice di Pace di Verbania, all’esito dell’analisi degli atti e dei documenti, aveva disposto la condanna della Provincia del Verbano Cusio Ossola al risarcimento dei danni subiti dall’automobilista, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Dalla lettura delle motivazioni si ricava il seguente ragionamento: nella stagione invernale la formazione del ghiaccio sul manto stradale, o le nevicate, non possono certo configurarsi come fenomeni dotati di quei caratteri di imprevedibilità e repentinità tali da escludere la responsabilità del custode per l’impossibilità di farvi fronte con tempestività.
Anzi, la Provincia convenuta, quale custode del tratto stradale interessato dall’incidente, aveva l’obbligo, palesemente non assolto, di mantenerlo in condizioni di sicurezza per garantire un transito sicuro.
Da ciò l’assenza di alcun caso fortuito o altra circostanza in grado di interrompere il nesso causale ai sensi dell’art. 2501 c.c. (che stabilisce che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”).
In un quadro giurisprudenziale già da tempo consolidato, la pronuncia del Giudice di Pace di Verbania conferma dunque che la disposizione normativa in esame – i.e. art. 2501 c.c. – è volta a soddisfare esigenze di giustizia distributiva, non essendo ammissibile che le conseguenze dannose prodotte da una cosa inanimata ricadano sul terzo incolpevole che le ha subite, piuttosto che su colui che aveva il dovere di vigilare e custodire la cosa.